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18 maggio 2020

Costituzione e Lavoro: gli articoli 39, 40, 41, 45 e 46. Partigiani e Lavoro: Adele Bei


Costituzione e Lavoro: gli articoli 39, 40, 41, 45 e 46. 
Partigiani e Lavoro: Adele Bei

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.


Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.



Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.


Art. 45.


La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.


Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Partigiani e Lavoro:
Adele Bei
Nata a Cantiano (Pesaro) il 4 maggio 1904, deceduta a Roma il 15 ottobre 1974, sindacalista e parlamentare comunista.