I diritti costituzionali dei lavoratori e delle lavoratrici nella crisi sanitaria ed economica.
La pandemia ha aggravato una pesante crisi economica. Quali conseguenze sul mondo del lavoro e quanta distanza ancora dai precetti costituzionali? Ne parliamo con 4 lavoratori e lavoratrici di settori in crisi, con il sindacato e la Casa delle donne. Le donne sono infatti drammaticamente le più colpite dalla crisi.
Intervengono:
Alessandra Cocevar - Società Multiservizi;
Samuel Salvati - Driver di Amazon;
Celeste Guadagnolo - Artista;
Manola Benedetti - Lavoratrice aeroportuale;
Ne discutono
Michele Azzola - Segretario generale CGIL Roma e Lazio;
Maura Cossutta - presidente Casa Internazionale delle Donne;
Fabrizio De Sanctis - Presidente Anpi Provinciale di Roma.
Furono eventi eccezionali, i primi scioperi sotto il tallone della dittatura nazifascista in tutta Europa, il primo atto di Resistenza di massa che lanciò un segnale di lotta a tutto il continente, preludio delle giornate di luglio del 1944. Gli operai che partecipano agli scioperi del ’43-44 riacquistano gradualmente piena fiducia nelle proprie forze e da una fase difensiva e di lotta prevalentemente di tipo economico, intraprendono un’offensiva anche politica. Non scioperano solo contro i padroni, ma soprattutto contro il fascismo, e l’occupante nazista, contro la guerra e a sostegno e partecipazione diretta alla lotta partigiana, per l’insurrezione, la libertà e la democrazia.
Gli operai pagarono a caro prezzo questa lotta: delle circa 40mila persone che furono deportate dall’Italia, ben circa 12mila erano operai accusati di boicottaggio della produzione bellica, di collaborazione con la Resistenza e di aver partecipato agli scioperi.
Intervengono:
Carlo Ghezzi - vicepresidente vicario ANPI nazionale
Ilaria Romeo - responsabile archivio storico CGIL
Gianluca Fiocco - ricercatore di Storia Contemporanea Università Roma 2
Conclusioni di Fabrizio De Sanctis - presidente ANPI provinciale di Roma
Coordina Marina Pierlorenzi - vicepresidente ANPI provinciale di Roma
Il lavoro nella Costituzione:
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Ed ecco il valore del lavoro, come attributo indispensabile della persona, proprio perché essa possa svilupparsi e realizzarsi. Un valore chiaramente espresso nell’art. 1, che fa del lavoro, addirittura, il fondamento della Repubblica.
Carlo Smuraglia, introduzione a “La Costituzione della Repubblica Italiana” – ANPI, 2015 https://www.anpi.it/media/uploads/files/2015/09/costituzione_anpi.pdf
La dignità sociale del lavoro è una pietra angolare del nostro edificio costituzionale:
“Fino a che non c’è la possibilità per ogni uomo di lavorare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa eguaglianza di fatto, in cui ci sia una eguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale”. Piero Calamandrei
gli articoli 2, 3 e 4
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Il contributo della prof.ssa Paola Marsocci, docente universitario di Diritto Costituzionale alla I università di Roma “La Sapienza”.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Gli articoli 36, 37 e 38
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
articoli 39, 40, 41, 45 e 46.
ART. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
ART. 40.
IL DIRITTO DI SCIOPERO SI ESERCITA NELL'AMBITO DELLE LEGGI CHE LO REGOLANO.
ART. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
ART. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
ART. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.