Il Comitato Nazionale dell’ANPI
In relazione ai diversi progetti che si
vanno formulando, anche in sede governativa, a riguardo di un sistema di
riforme costituzionali,
ribadisce la più ferma contrarietà
ad ogni modifica, legislativa o di fatto, dell’art. 138 (vedi sotto)della Costituzione, che
– semmai – dovrebbe essere rafforzato e del quale in ogni caso, si impone la
più rigorosa applicazione;
conferma il netto convincimento che
il procedimento da seguire non può che essere quello parlamentare, attraverso
gli strumenti e le commissioni ordinarie, non essendovi ragione alcuna per
eventuali nuove formule e strutture, essendo più che sufficiente quanto già
previsto dai regolamenti parlamentari;
riafferma l’inopportunità del
ricorso ad apporti esterni che in qualche modo incidano sul lavoro parlamentare
e che non siano quelli già previsti, attraverso i quali si possono acquisire
opinioni e contributi di esperti, mediante pareri, consultazioni, audizioni e
quant’altro;
conferma la convinzione, più volte
espressa, che le riforme possibili ed auspicabili sono solo quelle che risultano
in piena coerenza con i principi della prima parte della Costituzione e con la
stessa concezione che è alla base della struttura fondamentale della seconda,
indicando fra le riforme possibili, la diminuzione del numero dei parlamentari,
la differenziazione del lavoro delle due Camere, l’abolizione delle province;
tutte materie sulle quali esiste già una notevole convergenza e che non pongono
problemi di coerenza complessiva;
ribadisce quanto già espresso in
varie occasioni, vale a dire la netta opposizione dell’ANPI ad ogni riforma che
introduca il presidenzialismo o il semipresidenzialismo, non risultano ragioni
evidenti per stravolgere il delicato e complesso sistema delineato dal
legislatore costituente;
conferma ancora una volta, l’assoluta
e prioritaria necessità di procedere alla modifica della legge elettorale
vigente, da tutti ritenuta inadeguata e dannosa;
invita tutti gli organismi dell’ANPI
ad impegnarsi a fondo su questi temi, promuovendo dibattiti e confronti,
irrobustendo l’informazione ai cittadini, assumendo tutte le iniziative (a partire da quelle per il 2 giugno e in
particolare da quella di Milano), idonee ad ampliare il consenso attorno a
queste posizioni, d’intesa con altre associazioni democratiche e con tutte le
forme di aggregazione di cittadini interessati a problemi di ordine
costituzionale, chiarendo soprattutto che non si tratta di restare ancorati a
tutti i costi ad un sistema immodificabile, ma di impedire ingiustificate alterazioni
di esso e assicurare che non vengano poste in atto misure pericolose,
suscettibili di scardinare la profonda ed intima coerenza del sistema
costituzionale, senza alcun vantaggio per la democrazia.
Roma, 16 maggio 2013
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Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.